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    Partecipante
      31 Marzo 2009 alle 10:15 #6363

      Secondo la Corte di Cassazione il forum deve essere inteso come una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero ma non per questo rimane sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa.

      La Corte di Cassazione con questa sentenza interviene, dando una propria autorevole interpretazione, su una materia particolarmente complessa e dibattuta come il regime giuridico di Internet. L’argomento è ormai all’attenzione di molti parlamentari che, proprio in questi ultimi tempi, stanno proponendo diversi disegni di provvedimenti legislativi tutti con l’obiettivo di regolamentare la Rete in senso restrittivo per limitare in qualche modo l’eccessiva libertà che l’ha sempre contraddistinta, ma che ultimamente è sfociata in autentico arbitrio con l’aumento di diversi crimini realizzati on line (pedopornografia, truffe, violazioni della privacy, violazioni del diritto d’autore).

      La questione della regolamentazione della Rete ormai ha assunto una rilevanza di carattere internazionale, difatti come è ben noto Internet non appartiene a nessuno, non è finanziata da istituzioni, governi o organizzazioni internazionali e non è un servizio commerciale. Questa realtà costituisce contemporaneamente sia la forza che la debolezza di Internet.

      La forza poiché tale rete planetaria non può essere soggetta a nessuna influenza esterna assumendo quindi un’indipendenza assoluta; la debolezza poiché la sua connotazione acentrica ed in un certo senso “anarchica” comporta tutti quegli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un effettivo controllo dall’alto, con la nascita di nuove fattispecie criminose.

      Tale aspetto ha chiaramente esaltato la connotazione di Internet come massimo strumento di espressione del principio sancito anche dalla nostra Costituzione di libertà di manifestazione del pensiero.

      L’avvento poi del web 2.0 inteso come evoluzione della rete e dei siti internet, caratterizzati da una maggiore interattività che pone l’utente al centro della rete, ha evidenziato ancora di più gli aspetti descritti in precedenza.

      Difatti Internet non è più una semplice “rete di reti”, né un agglomerato di siti Web isolati e indipendenti tra loro, bensì la “summa” delle capacità tecnologiche raggiunte dall’uomo nell’ambito della diffusione dell’informazione e della condivisione del sapere.

      E’ naturale che in considerazione proprio di queste nuove potenzialità di Internet, è necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra principi fondamentali come la tutela della libertà di manifestazione e circolazione del pensiero e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti che assumono anch’essi un rango di carattere costituzionale e potrebbero essere lesi da un esercizio sconsiderato della libertà in questione. Si pensi ad es. all’onore, alla reputazione, alla dignità personale, alla riservatezza, al buon costume, alla morale pubblica.

      I contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in questo senso una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza. Come messo in risalto da alcuni interpreti, la rete, che per sua natura tende a connettere individui, formazioni sociali e istituzioni di ogni genere, pone questioni “inquietanti” in quanto risolvibili solo con nuovi approcci, soluzioni mai adottate prima e in taluni casi non ancora individuate.

      Internet, non può e non deve essere considerato una “zona franca” del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l’individuo svolge la sua personalità e che necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall’ordinamento.

      In tale ottica assume particolare rilevanza la decisione della Suprema Corte che nel respingere un ricorso fatto da Aduc contro un sequestro di alcuni messaggi pubblicati sul suo sito, nel forum “Dì la tua”, fornisce un’interessante interpretazione del forum inteso come una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero ma non per questo rimane sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (come indicare un direttore responsabile per registrare la testata) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa. Secondo la Suprema Corte il forum non può rientrare nell’ampia definizione di “prodotto editoriale” contenuta nella legge sulla stampa che comprende anche il prodotto realizzato su supporto informatico e destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

      Ma l’organo giudicante dice qualcosa di più, dando delle preziose indicazioni anche a chi intende far rientrare molti strumenti del web 2.0 come i blog nella disciplina prevista dalla legge sulla stampa. Difatti, per quanto il progresso tecnologico imponga un adeguamento della normativa preesistente non è ipotizzabile che tutti i nuovi strumenti di comunicazione del proprio pensiero come newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list ecc. possano in blocco essere inclusi nel concetto di stampa senza tener conto delle loro effettive caratteristiche.

      Tale interpretazione, si badi bene, non è né favorevole né contraria alla Rete perché se da un lato l’appartenenza alla stampa consente di giovarsi dei vantaggi di cui all’art. 21, comma 3 della Cost. dall’altro non pochi sono gli obblighi e le conseguenti responsabilità delle testate editoriali. Come giustamente sostiene la Corte si tratta solo di valutare attentamente e singolarmente se le caratteristiche di questi nuovi strumenti del web siano tali da farli rientrare nel concetto di prodotto editoriale. Sicuramente il forum non riveste tali caratteristiche.

      Come ultima considerazione non si può fare a meno di notare che anche a livello giurisprudenziale continua comunque questo atteggiamento restrittivo nei confronti della Rete ormai soggetta sempre più a controlli che hanno la finalità di ridurre la libertà di manifestazione del pensiero in ambiti sicuramente più circoscritti. Già il fatto di aver sequestrato, per poi ricredersi dopo un anno, l’intero forum a causa della presenza di alcuni messaggi ritenuti offensivi lascia intendere che gli stessi organi giudiziari non siano di certo indulgenti nei confronti della Rete.

      cfr. Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 10/03/2009, n. 10535

      Federico

      Ravenna
      Zona climatica 8a/8b (USDA)